mercoledì 14 marzo 2012

Lorenzo Ria Candidato Sindaco per Racale?!!!

Le voci erano oramai note.
Io stesso nell'ultimo mese ho assistito (senza prender mai voce) a riunioni con tale tema e con l'eventuale candidato presente.
Non so se accadrà.
INTENDIAMOCI:
Lorenzo Ria (a parere di tanti) è perfettamente in grado di svolgere tale funzione e
forse potrebbe essere l'uomo in grado di metter ordine
in quello che mi dicono essere un "caos racalino". In  bocca al lupo, per ogni cosa.
Se le cose vanno avanti in questo modo.... ci sono serie possibilità che LORENZO RIA possa divenire SINDACO di RACALE.

sabato 3 marzo 2012

da facebook...

"Amico mio, a breve sarà Pasqua, da te forse pretenderanno l'uovo, da me........la vita."


di: Roberto Covelli

da facebook

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martedì 7 febbraio 2012

sentenze...

Leggi - Animali in Condominio


Cani e gatti in condominio

Molte persone che avvertono l’esigenza di vivere con un amico a quattro zampe, o già vi convivono, devono affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la presenza di animali. In realtà sono numerose le sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio.

La Legge (La sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione)


Cani: distrurbo alla quiete pubblica
Il cane può abbaiare per sentenza
Il cane può abbaiare- assolto meticcio

La sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione testualmente recita:

«È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo».

Da segnalare anche le due sentenze emesse da un pretore di Torino e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che:

«i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari».

I divieti.
Un’altra importante sentenza è quella relativa a un procedimento dinanzi al giudice di Parma, il quale ha stabilito che in un condominio l’assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di tenere animali. Ciascuno può avere accanto a sé un animale per amico e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma restrittiva in questo senso.

I diritti. Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far valere i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischia il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso, per decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità. Una sentenza del pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che è necessario l’accertamento dell’effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell’igiene e della quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali.

L’abbaio. C’è poi la sentenza della Cassazione n.1394 del 6-3-2000:

«Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino ”il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato ”è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone».

La scelta. Naturalmente nella scelta dell’animale con cui dividere i nostri giorni dobbiamo avere molto buon senso escludendo tutti gli animali che più soffrono la privazione della libertà, orientandoci verso animali di cui sia possibile soddisfare i bisogni e rispettare le caratteristiche etologiche.



lunedì 9 gennaio 2012

Sette Sataniche: Origini ed analisi criminologiche del mondo settario. Intervista al Dott. Andrea Feltri -Criminologo


Intervista al Dott. Andrea Feltri

Criminologo, Criminalista, Cultore di macrosistemi organizzativi di tipo settario



D. Nel nostro Paese e nel resto del mondo industrializzato si assiste ad una notevole proliferazione di sette di vario genere. le quali attirano in modo progressivo sempre piu adepti. Dott. Feltri, cosa ci puo dire a riguardo?

R. Oggigiorno, la nostra società vive in una profonda crisi di identità , in un periodo di continue trasformazioni e di disordini con un aumento progressivo di reazioni incongrue e diversificate.

Inutile nascondere che la paura del futuro è alquanto diffusa, la sensazione di inguaribilità della società, il timore della tragedia incombente, inducono alla ricerca di soluzioni alternative con una modalità di fuga e di abbandono.

Senza meno le motivazioni specifiche che stimolano la costituzione ovvero la nascita di una “setta” si trovano generalmente nei profondi disagi e nei conflitti, annidati all’interno di una società .

D. Mentre, nello specifico, per quanto concerne le sette (sataniste ) o comunque organizzazioni “pseudoreligiose” costituiscono, secondo lei, di per se un elemento criminogenetico?

R. Il fatto che una setta di tipo satanica possa essere considerato come una sorta di religione, caratterizzata da una particolare concezione della vita e del mondo radicalmente contrapposta a quella cristiana, e che i suoi riti, per loro natura, siano devianti rispetto alla morale cristiana e a quella comune, non significa che la professione del satanismo e la pratica dei suoi riti implichino necessariamente la commissione di un reato, anche se rimane pur vero che si dovrà stabilire, caso per caso, se la trasgressività di certi riti di tipo satanico sfoci realmente in reati penalmente perseguibili, ripeto, anche se avversi agli archetipi positivi. Questo vuol dire anche che se una persona dichiara di essere satanista, o addirittura fonda una “setta” dedita al culto e all’adorazione di satana, non è perseguibile a norma di legge, purché quest’ultima non venga violata. Rimane comunque vero che per alcuni specifici casi si può parlare di satanismo criminoso, ossia di quel particolare comportamento criminale che, direttamente od indirettamente, è in relazione con l’ideologia, la cultura e la pratica del satanismo. Pertanto, ribadisco, che poichè, la natura religiosa di queste organizzazioni non costituisce di per sé un elemento “criminogenetico” , comunque , rimane oggetto di studio da parte del criminologo

solo come situazione di “contesto”

D). Potrebbe darci una definizione del “satanismo”?

Da un punto di vista storico e sociologico, il satanismo, può essere definito come l’adorazione o la venerazione, da parte di gruppi ,più o meno, organizzati , tramite pratiche ripetute di tipo culturale o liturgico, del personaggio chiamato nella Bibbia: Satana o Diavolo

D). Chi è Satana? E che origini ha?

Il termine, derivato dall’ebraico “Satan” , indica l’Avversario, l’angelo Lucifero. In origine, Lucifero l' arcangelo più bello, più splendente e più vicino a Dio, chiamato quindi ("portatore di luce"), che però, proprio per questa sua vicinanza, credette d'essere non solo come Dio, ma più potente dell'Onnipotente stesso, peccando così di blasfema superbia e ribellandosi al volere di Dio. (come è scritto: "Similis ero Altissimo", cioè "Sarò simile all'Altissimo", Isaia, 14,14). Raduna a sé un terzo delle schiere angeliche e muove guerra contro l'Onnipotente, suo Creatore, che lo vince e lo precipita dal Cielo insieme ai suoi angeli devoti. La loro caduta dura 9 giorni, ed infine l'Inferno si spalanca sotto di loro, inghiottendoli. Secondo la tradizione, in quel momento il vero nome di Lucifero viene "cancellato dai Cieli", con l'imposizione che nessuno lo pronunci mai più, e col comando che venga chiamato da allora in avanti "Satàn" (cioè, l'"Avversario")..

Nel nuovo testamento viene identificato come il diavolo (I Pietro 5,8 ) o con gli antichi simboli del male, come il dragone ed il serpente cacciato dal Paradiso, l’essere preternaturale che si frappone tra Dio e gli uomini, per tentarli ed indurli al peccato (Luca 10,18; Matteo 4,1-11;- 1 Corinzi 7,5;- 2 Corinzi 2,11).